processo civile: una riforma emergenziale e frettolosa
Articolo tratto da OUA 20/10/2008
Michelina Grillo, presidente Oua: «Questa riforma non risolverà i problemi della giustizia civile e dei cittadini: i richiami dell’Europa continueranno a fioccare. La soluzione migliore è riaprire il confronto ed uscire dalla logica emergenzialista che ispira questo provvedimento. Pur apprezzando lo sforzo del Guardasigilli non possiamo non esprimere la nostra contrarietà a questo disegno di legge, ma non ci sottraiamo costruttivamente dal proporre alcuni necessari aggiustamenti». L’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Roma 17-18 ottobre), ha esaminato il progetto di modifica del processo civile e approvato un deliberato (di seguito), che invita a riaprire il confronto per una riforma organica e di sistema del settore. L’Oua, tuttavia, se si decidesse di proseguire nel percorso già avvviato con questo disegno di legge, costruttivamente non si sottrae dal confronto e per questa ragione ha licenziato alcune proposte emendative al progetto in discussione (contenute nel deliberato). Roma, 20 ottobre 2008 IL DELIBERATO L’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, riunita in Roma il 17 ed il 18 ottobre 2008, fermo quanto ha fatto oggetto della deliberazione della Giunta del 29.9.2008 qui allegata e pertanto ferma la contrarietà all’ennesimo intervento emergenziale su materia delicata quale la procedura civile e ribadita la necessità che in luogo di siffatti estemporanei interventi si dia corso, previa opportuna pausa di riflessione comune, ad una riforma finalmente organica della materia, sola soluzione capace di ridare un futuro ad una giustizia civile condannata ad un’inefficienza ormai conclamata anche in sede comunitaria ed internazionale, propone, per l’eventualità in cui non si intendesse desistere dal progettato intervento, i seguenti emendamenti al Ddl n. 1441-bis approvato dalla Camera dei Deputati.
1) Art. 53, terzo comma: modifica dell’art. 183, sesto comma, dell’art. 183 cod. proc. civ.. L’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., prevede che , all’esito della prima udienza, il giudice conceda alle parti, se richiesto, dei termini che pesano per complessivi 80 giorni, per l’integrazione del thema decidendum e del thema probandum. La modifica approvata in prima lettura prevede che detti termini possano essere concessi solo in presenza di gravi motivi. La previsione appare del tutto inaccettabile. Non solo per fondate ragioni di principio che, a fronte di un malinteso potere direttivo del giudice, finiscono con il sacrificare il diritto di difesa delle parti (si pensi, per fare un esempio, alla necessità di rispondere, anche sotto il profilo istruttorio, ad eccezioni dedotte dal convenuto costituitosi in udienza, senza dover sottostare al rischio di un vaglio, da parte del giudice, della richiesta di concessione dei termini in questione), ma sopra tutto per incontestabili ragioni di proporzionalità nelle scelte del legislatore. Pur tenendo in considerazione le ragioni di quella dottrina che si è espressa a favore della discrezionalità nella concessione dei termini in questione (dottrina che però appare teorizzare nel migliore dei mondi possibili, mentre qui occorre molta concretezza ed avere un ben saldo collegamento con la realtà), con un minimo di buon senso non può sfuggire il grave difetto di proporzionalità tra il risparmio di 80 (!) giorni nella durata di un processo che se va (molto) bene dura un paio d’anni in primo grado ed anche oltre dieci complessivamente e la costrizione delle parti a giocarsi il processo rispettivamente con citazione e comparsa di risposta (salvo poi dipendere dal vaglio sui gravi motivi di cui alla progettata novella dell’art. 183 cod. proc. civ.). Si propone pertanto la soppressione dell’art. 53, terzo comma.
2) Art. 53, settimo comma: introduzione dell’art. 257-bis cod. proc. civ.. Anche in questo caso si pone un problema di proporzionalità del mezzo rispetto al fine (accelerazione dei processi). La stessa proposta di modifica appare muovere dalla consapevolezza della problematicità della materia, quando prevede che il giudice debba sentire le parti, tenere conto di ogni circostanza ed avere particolare riguardo all’oggetto della causa. L’esperienza insegna che l’unico modo di assicurarsi la genuinità della prova per testimoni è la raccolta della stessa da parte del giudice, o comunque quanto meno nel contraddittorio delle parti. Oltre tutto è da immaginarsi che le ricordate doverose cautele alle quali si intenderebbe subordinare la testimonianza scritta, relegherebbero tale mezzo alle fattispecie più semplici, che tuttavia sono inconfutabilmente quelle che dinanzi al giudice si risolvono in poche e brevi battute, con un risparmio effettivo del tutto sproporzionato rispetto al grave rischio di compromissione dell’affidabilità della prova. Ecco dunque, anche in questo caso, il palese difetto di proporzionalità tra il mezzo progettato (una testimonianza scritta destinata ad applicazioni marginali, a meno di non voler gravemente compromettere il diritto delle parti all’accertamento della verità) ed il fine (un’illusoria accelerazione del processi). Si propone pertanto la soppressione dell’art. 53, settimo comma.
3) Art. 53-bis, secondo comma: introduzione del filtro di ammissibilità in Cassazione. Senz’altro condivisibile l’esigenza di alleggerire il notevole carico di lavoro gravante sulla Corte di cassazione, del tutto inadeguata appare la soluzione progettata, che desta numerosissime perplessità sotto più profili e così, in prima battuta e salvo un doveroso approfondimento: a) per la formulazione della norma, che appare eccessivamente generica (anche con riferimento alla violazione dei principi regolatori del giusto processo) e che, nel prevedere i casi di ammissibilità, risulta non essere coordinata, con ogni conseguenza, con le ipotesi di vizio o di mancanza di motivazione, salvo che, solo parzialmente, attraverso la discutibile previsione di cui infra; b) per la scelta di rimettere ai tre giudici di cui al secondo comma della norma la preliminare decisione se la Corte di cassazione debba confermare o mutare il proprio orientamento, senza la previsione dei criteri in basi ai quali tale valutazione va condotta, con grave compromissione del diritto costituzionale di ricorrere per cassazione per violazione di legge (e pertanto di veder decidere in merito al ricorso); c) perché appare prevedere un procedimento che si sovrappone a quello di cui all’art. 375 cod. proc. civ.. L’emendamento dell’opposizione approvato, poi, che sanziona con l’inammissibilità (meglio, con la non ammissibilità) il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5), nei confronti della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado, appare del tutto inopportuno e foriero di gravi problematiche interpretative, innanzi tutto in quanto esporrebbe al grave rischio di affrettate conferme dell’iter logico-giuridico adottato dal primo giudice (che potrebbero essere anche agevolate dall’essere le stesse sottratte al controllo di legittimità) ed altresì perché la conferma della prima decisione di frequente si accompagna ad un mutamento (totale o parziale) della motivazione. Tale ultima evenienza, oltre a porsi in conflitto con la ratio dell’innovazione (che apparirebbe fondata sulla scelta di sottrarre allo scrutinio di legittimità un iter argomentativo fatto proprio da due giudici diversi), lascerebbe gravemente pregiudicato il diritto di difesa di chi risultasse soccombente anche in appello in base ad una (parzialmente o totalmente) nuova motivazione, che finirebbe con l’essere del tutto incensurabile. Va altresì considerato il vulnus alla funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione. Si ribadisce che quello del ripensamento dell’accesso alla Corte di cassazione è un tema sicuramente importante, ma che per la sua delicatezza richiede un’adeguata ponderazione ed un approfondito dibattito, non tollerando, attesi i valori in gioco, soluzioni estemporanee e lesive di diritti anche costituzionalmente garantiti. E che non è accettabile che il tema venga affrontato con una norma improvvisata, inserita quasi di sorpresa in un testo normativo avente tutt’altra natura (collegato alla finanziaria) e verosimilmente destinato, proprio per tale sua natura, ad una rapida approvazione parlamentare, tale da non consentire l’approfondimento necessario. Dovrebbe davvero essere finito il tempo delle sperimentazioni e delle improvvisazioni su un corpo così delicato coma quello di una legge processuale, che proprio per la sua natura richiede il massimo grado di coerenza, gravemente compromesso da continue operazioni di inutile microchirurgia. Si propone pertanto la soppressione dell’art. 53-bis, secondo comma (dell’art. 53, sedicesimo comma).
4) Art. 52, primo comma: aumento della competenza dei giudici di pace. Tale aumento appare del tutto inopportuno, in considerazione, da una parte, dell’ancora del tutto insoddisfacente livello di preparazione assicurato dai giudici di pace e comunque del dubbio se essi siano in grado di reggere l’aumento di carico (con il rischio che si ottenga solo il risultato della creazione di un ulteriore collo di bottiglia), dall’altra, dell’assoluta necessità che qualsiasi misura destinata ad incidere sulla magistratura onoraria e sui suoi compiti venga preceduta da un’organica e non ulteriormente rinviabile riforma della stessa, che ne tracci in modo definitivo e stabile ruolo e funzioni (evitando che essa venga usata, secondo criteri del tutto casuali, quale valvola di allentamento della pressione sulla magistratura togata). Si propone pertanto la soppressione dell’art. 52, primo comma.
5) Artt. 52 e 53: norme sulla competenza. Del tutto incomprensibilmente dal testo portato alla votazione della Camera è stata stralciata l’eliminazione del regolamento di competenza ad istanza di parte, che, con i tempi attuali della Cassazione, finisce con l’essere – in particolare attesa la sua applicazione anche ai provvedimenti ex art. 295 cod. proc. civ. – un mezzo non più proporzionale al fine, risolvendosi in una pesante battuta d’arresto nei tempi del processo (ben più rilevante degli 80 giorni di cui all’art. 53, terzo comma) ed in un evitabile appesantimento del lavoro della Suprema Corte e ponendosi, a tale ultimo riguardo, in difficilmente comprensibile rotta di collisione con l’innovazione di cui all’art. 53-bis. Si propone pertanto: a) la soppressione dell’art. 52, quarto e quinto comma; b) il ripristino degli artt. 52, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma, 53, quarto, ventesimo, ventunesimo, e ventiduesimo comma, 55, secondo comma, e 60, nella versione di cui al testo del disegno di legge.
6) Art. 52, undicesimo comma: condanna alle spese. Si sottolinea l’opportunità che l’accollo delle spese a carico della parte che abbia rifiutato una proposta conciliativa, qualora la domanda venga accolta in misura non superiore a tale proposta, riguardi le spese maturate dopo la formulazione della proposta. E’ vero che nel testo approvato dall’aula è stato precisato che deve trattarsi di “proposta conciliativa tempestivamente formulata”, tuttavia la genericità di tale previsione non risolve affatto il problema, talché, onde evitare di favorire la parte debitrice, appare più pratico limitare le spese da porre a carico del creditore a quelle maturate dopo la proposta. Si propone pertanto: a) di sopprimere le parole “tempestivamente formulata”; b) di inserire, dopo le parole “al pagamento delle spese del processo” le seguenti: “maturate dopo la formulazione della proposta”.
7) Art. 52, tredicesimo comma: responsabilità aggravata. Fermo il consenso per il rafforzamento della responsabilità aggravata, l’operatività del relativo meccanismo dovrebbe essere rimessa all’iniziativa della parte interessata, in linea con le altre previsioni dell’art. 96, non comprendendosi la ragione, in un processo nella disponibilità delle parti, di una condanna d’ufficio. Si propone pertanto di sostituire le parole “anche d’ufficio” con le seguenti: “su istanza di parte”.
8) Art. 53: impugnazione dell’ordinanza ex art. 295 cod. proc. civ.. Si richiama quanto detto circa le norme sulla competenza, proponendo che, per le stesse ragioni ivi indicate, si recuperi la reclamabilità dell’ordinanza di sospensione ex art. 295 in luogo dell’impugnazione della stessa attraverso l’istanza di regolamento di competenza. Si propone pertanto di ripristinare l’art. 53, nono comma, nella versione di cui al testo del disegno di legge.
9) Art. 53, quttordicesimo comma: nuovi documenti in appello. Si sottolinea l’opportunità di chiarire espressamente, onde evitare equivoci, che le eccezioni all’inammissibilità di cui a tale norma riguardano anche i documenti. Si propone pertanto di inserire all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., dopo la parole “proporli” le seguenti: “o produrli”.
10) Art. 54, terzo comma: abrogazione degli ultimi due commi dell’art. 624 cod. proc. civ.. Appare incomprensibile l’immotivata abrogazione del terzo e del quarto comma dell’art. 624. Esse infatti consentono, nel caso di sospensione del procedimento esecutivo non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, di giungere direttamente all’estinzione del pignoramento senza dover svolgere l’intero giudizio di opposizione qualora esecutato ed esecutante concordino su tale opzione. Si tratta dunque di previsioni deflative ed utili, il cui mantenimento appare opportuno. Si propone pertanto la soppressione del terzo comma dell’art. 54.
11) Art. 56: procedimento sommario di cognizione. Si manifestano forti perplessità in ordine all’introduzione di un nuovo modello (il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater), quanto meno perché esso difficilmente garantirebbe gli effetti deflativi auspicati, comunque implicando un’attività istruttoria e finendo con il differenziarsi dal rito ordinario nella sostanza solo per la teorica assenza delle memorie di cui all’art. 183 e per la decisione con ordinanza anziché con sentenza. Si avrebbero dunque vantaggi solo teorici (una riduzione dei tempi meramente virtuale, posto che essa troverebbe un limite invalicabile nell’agenda del giudice, con la pratica conseguenza che per far funzionare il nuovo modello occorrerebbe riservarvi una corsia preferenziale, così ulteriormente rallentando i procedimenti ordinari; senza poi dimenticare la l’eloquentemente scarsa fortuna – che dovrebbe essere di monito – avuta dai modelli acceleratori di cui agli artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater cod. proc. civ.) e svantaggi certi, quali un’ulteriore forma di sommarizzazione del processo e la creazione di un ulteriore rito. Si propone pertanto la soppressione dell’art. 56.
12) Art. 57: inserimento di un nuovo quarto comma nell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. Condivisibile l’intento acceleratorio sotteso alla previsione di una succinta motivazione delle sentenze che decidano circa domande manifestamente fondate o infondate, si rappresenta l’esigenza che comunque l’apparato motivazionale sia adeguato e pertanto che esso non possa essere limitato ad un mero richiamo ad un precedente. Si propone pertanto la sostituzione della parola “ovvero” con la seguente: “e”
