Formazione continua - crediti formativi

Il Consiglio Nazionale Forense nel luglio 2007 ha approvato il regolamento della formazione continua che impone agli avvocati iscritti all'albo e ai praticanti con patrocinio, l'obbligo della formazione continua.
Per gli avvocati: l'obbligoi sorge per il solo fatto di essere iscritti all'albo.
Per i praticanti: l'obbligo sorge nel momento in cui è rilasciato il certificato di compiuta pratica.

L'obbligo di acqusire crediti formativi decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello d'iscrizione all'albo o dal rilascio del certificato di compiuta pratica

DURATA E CONTENUTO
Per anno formativo si intende l'anno solare e per credito formativo si intende l'unità di misura della formazione: solitamente 1 ora di partecipazione ad eventi equivale ad 1 credito formativo.
Nel triennio 2008/2010 devono essere maturati 50 crediti formativi
- minimo 9 crediti nel 2008
- minimo 12 crediti nel 2009
- minimo 18 crediti nel 2010
Di cui 6 di deontologia nell'intero triennio

Nei trienni successivi saranno 90 i crediti formativi da aquisire; 20 ogni anno di cui 15 in materia deontologica o previdenziale

EVENTI FORMATIVI
I crediti maturano per chi partecipa ad eventi formativi ACCREDITATI dagli Ordini degli Avvocati o dal Consiglio Nazionale Forense, su tutto il territorio nazionale o all'estero.
Sarà necessario conservare la documentazione attestante la frequanza e/o partecipazione ad ogni singolo evento per poter documentare il proprio percorso formativo.

RELAZIONE TRIENNALE DEGLI AVVOCATI E PRATICANTI ABILITATI
Al termine del periodo formativo triennale sarà cura del singolo iscritto presentare una relazione al proprio Consiglio dell'Ordine con l'indicazione dei corsi e con l'indicazione dei crediti maturati sia per ogni singolo anno, sia complessivamente.
Dovranno essere allegati gli attestati di partecipazione.

SANZIONE DISCIPLINARE
Il regolamento indica chiaramente che il mancato adempimento dell'obbligo formativo o la mancata o infedele certificazione del percoso formativo costituiscono ILLECITO DISCIPLINARE.

ESENZIONI
Il reglamento all'art. 5 prevede esoneri dall'obbligo formativo per qualifiche o gravidanza, malattia, infortunio o interruzione dell'attività professionale o superamento dei 40 anni di attività dell'iscritto, su domande dell'interessato e previo assenso del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.