Atti processuali - niente bollo se c'è il contributo unificato

Data Pubblicazione 14/11/2008

Articolo tratto da: Italia Oggi

La relazione del consulente tecnico di parte rientra nella categoria degli atti funzionali al procedimento giudiziale e perciò va assoggettata al «contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi». Quest'ultimo, nelle ipotesi di gratuito patrocinio, va prenotato a debito. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 18 del dpr n. 115/2002, non è dovuta l'imposta di bollo. Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle entrate, che nella risoluzione n. 436 del 12 novembre scorso è intervenuta sulla disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia. L'istante, ammesso al patrocinio a spese dello stato, si avvale nel processo di un legale e di un consulente tecnico di parte. Da lì la richiesta se gli atti da utilizzare per la propria tutela giudiziaria siano o meno da assoggettare a imposta di bollo e se per il loro rilascio vadano corrisposti i diritti di segreteria. Nella risposta l'Agenzia spiega che i documenti necessari per mettere a punto un atto del procedimento, tra cui la relazione del consulente tecnico di parte, sono atti «funzionali» al processo, e quindi vanno assoggettati al contributo unificato. Il dpr n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), all'art. 18, stabilisce che l'imposta di bollo non si applica agli atti e provvedimenti del processo penale, agli atti del processo civile e amministrativo soggetti al contributo unificato, né alle copie autentiche degli stessi atti, se richieste dalle parti processuali. Nel caso in esame, secondo le Entrate, bisogna verificare se la documentazione di cui necessita il consulente tecnico di parte per la redazione della sua perizia sia funzionale al procedimento giudiziario che interessa l'istante. Delineata la risposta affermativa, scatta l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo. Per quanto invece attiene ai diritti di segreteria, l'art. 131 del dpr n. 112/2002 elenca tassativamente le spese prenotate a debito. Dalla lista si evince che la prenotazione a debito è prevista per i «diritti di copia», ma non per le altre spese da ricomprendere tra i diritti di segreteria. Queste ultime, dunque, non potranno essere a carico dell'erario.